Gli edifici di nuova costruzione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione, anche differita nel tempo, di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità di persona con ridotte o impedite capacità motorie, garantendo il soddisfacimento delle caratteristiche previste dalle norme relative all'accessibilità.
La progettazione deve tenere in considerazione il posizionamento e dimensionamento dei servizi e degli ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte in funzione di una futura eventuale dotazione di sistemi di sollevamento.
Se l'appartamento è su più livelli, la scala va dimensionata in maniera tale da permettere l'inserimento di un servoscala o una piattaforma di sollevamento orizzontale.
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.
L'installazione di un ascensore interno al vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in caso di evacuazione di emergenza.

